Si possono vendere i liquidi per sigaretta elettrica alle fiere?
Una circolare diffusa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha permesso di fare chiarezza a proposito della vendita di liquidi per sigarette elettroniche in occasione di eventi particolari come, per esempio, le fiere. Grazie a questa circolare è stato possibile, fra l’altro, conoscere con precisione le modalità da seguire per avere un’autorizzazione che possa essere usata per le manifestazioni temporanee. Vediamo, dunque, che cosa afferma la circolare che è stata sottoscritta dal direttore centrale Cutaia.
La richiesta di autorizzazione
Come viene messo in evidenza nella circolare e a differenza di quanto avviene per la vendita online sui siti specializzati come https://www.svapoebasta.com/, in occasione delle fiere è necessario avanzare una richiesta di autorizzazione alla vendita all’ufficio che ha la competenza territoriale. A farsene carico deve essere un soggetto che già dispone di tale autorizzazione (come ad esempio un tabacchino) o in alternativa il responsabile dell’organizzazione dell’evento. Il rilascio di tale autorizzazione riguarda l’esercizio geograficamente più vicino all’ubicazione della fiera, proprio come avviene per le rivendite. Nel caso in cui tale esercizio non sia interessato, ecco che l’autorizzazione può essere rilasciata a un esercizio diverso, fermo restando il rispetto del parametro della prossimità o vicinanza. Affinché l’autorizzazione possa essere rilasciata, l’ufficio procedente è tenuto a controllare se vi sia una compresenza di un’istanza inoltrata dal titolare della rivendita più vicina; istanza che, nel caso, deve essere sottoposta a una valutazione specifica. Lo scopo è, come si può facilmente intuire, quello di evitare che vi sia una sovraofferta dei prodotti. Il riferimento normativo in materia è rappresentato dal D. Lgs. n. 504 del 26 ottobre del 1995, articolo 62 quater. In base a tale riferimento, le rivendite sono autorizzate dalla legge anche alla vendita di Pli.
L’emanazione del provvedimento di autorizzazione
In tutti i casi, l’emanazione del provvedimento di autorizzazione deve essere limitata a eventi la cui importanza e la cui rilevanza siano tali da far ipotizzare che vi sia l’esigenza di assecondare la richiesta dei prodotti in parola. E non è tutto, dal momento che occorre che l’autorizzazione all’estensione dell’attività di vendita dei PLI (Prodotti Liquidi da Inalazione) indichi, in maniera tassativa, sia il luogo dell’evento che la durata del titolo. In più, è indispensabile che l’attività di vendita si verifichi in conformità con il divieto di pubblicità e con il divieto di vendita ai minori, oltre che – ovviamente – nel pieno rispetto delle norme in vigore. Per quel che riguarda l’Agenzia, nel contesto del proprio potere di controllo e di regolazione, ha la facoltà di eseguire delle attività di ispezione in occasione di eventi come quelli di cui si è parlato nelle righe precedenti. Una opportuna circolare, dunque, è stata prodotta e diffusa dai tecnici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che in questo modo hanno indicato che cosa si deve fare e quale strada è necessario seguire per avere l’autorizzazione che serve per le manifestazioni temporanee. Coloro che hanno intenzione di vendere Pli in eventi all’aperto o fiere non possono far altro che appoggiarsi all’autorizzazione della rivendita più prossima rispetto al luogo in cui la manifestazione si svolge.