sabato, Aprile 19, 2025

Tutela dell’ambiente. Quando diventerà diritto costituzionale esplicito?

La tematica dell’inquinamento e della tutela dell’ambiente è al centro del dibattito politico ormai da anni. Si discute da tempo della necessità dell’inserimento di un riferimento in Costituzione, facendo diventare l’ambiente un diritto costituzionale esplicito.

Il dibattito storico sull’ambiente

Andando indietro nel tempo, si ricorda che già a partire dalla cosiddetta ‘Commissione Bozzi’ di riforma costituzionale, riunitasi 36 anni fa, si è posta la questione dell’introduzione, anche nel nostro ordinamento, di un esplicito riconoscimento costituzionale del diritto all’ambiente.

Ancor prima, la Cassazione, con sentenza 6 ottobre 1979, n. 5172, aveva precisato che a ciascun uomo, come titolare di diritti inviolabili, va riconosciuto un diritto alla salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle comunità che frequenta, acquisendo così diritto ad un ambiente salubre.

In questo modo, il Giudice delle Leggi aveva la possibilità di individuare in articoli della Costituzione, in particolare i nn. 2 (diritti inviolabili dell’uomo), 9 (tutela del paesaggio) e 32 (diritto alla salute), alcune situazioni giuridiche soggettive che consentivano di riconoscere l’ambiente come “valore costituzionale”.

L’ambiente come “bene giuridico”

La Costituzione, entrata in vigore nel 1948, non presenta espliciti riferimenti all’ambiente. Negli anni ’40 infatti vi era una sensibilità diversa per questo bene rispetto a quella che si è registrata negli anni successivi.

Alcuni studiosi della materia costituzionale hanno spiegato come quelle norme costituzionali che si occupavano di materie alle quali oggi viene riconosciuta un’ampia valenza ambientale, ad esempio l’art. 44, riguardante il razionale sfruttamento del sottosuolo, facessero riferimento a “orientamenti volti a promuovere e imporre la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo . . . senza avere consapevolezza riguardo a temi, ora preminenti, come quello della sostenibilità ambientale delle attività umane e quello della conservazione di un equilibrato rapporto fra sviluppo e ambiente“.

Anche l’art. 9 Cost., che recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione“, conteneva, così come contiene, un riferimento implicito all’ambiente (attraverso la tutela del paesaggio) che oggi ha una valenza del tutto diversa da quella del passato.

Dunque, già prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha introdotto all’art. 117 la “tutela dellambiente e dell’ecosistema” tra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la Corte costituzionale ha proceduto all’individuazione e al riconoscimento implicito dell’ambiente come valore costituzionale.

È da riconoscere lo sforzo e la volontà del legislatore “di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione“.

Il dibattito dopo il 2001

Sulla base di queste premesse, con la modifica del Titolo V della Costituzione, avvenuta con Legge Costituzionale n. 3 del 2001, è stata finalmente inserita nell’art. 117 comma 2 lett. s), la parola “ambiente“, la cui tutela è stata affidata allo Stato in modo esclusivo, mentre a titolo concorrente alle Regioni è stata assegnata la valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

L’inserimento in Costituzione della materia ambientale nel 2001, seppur non individuata in un articolo dedicato e posta in concorrente disciplina tra Stato e Regioni, ha senza dubbio rafforzato lo status costituzionale del bene ambiente, ma c’è ancora molto da fare.

Il dibattito è aperto da tempo ma è difficile approdare ad una riforma decisiva in tal senso della Carta Costituzionale. Nel 2003 il Senato aveva approvato in prima lettura un testo che introduceva il riferimento all’ambiente ‘naturale’ quale ulteriore oggetto di tutela da parte della Repubblica, insieme al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della Nazione. Un provvedimento che poi è stato ampiamente rimaneggiato nel passaggio alla Camera e che non ha trovato definizione.

Nel 2007, con la sentenza n. 367, la Corte Costituzionale ha affermato che l’ambiente non deve essere considerato come “bene immateriale“, ma un “bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole componenti“. 

Ha affermato inoltre che spetta inevitabilmente allo Stato disciplinare l’ambiente come “entità organica“, nella consapevolezza che accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici che, pur avendo ad oggetto aspetti ad esso riconducibili, riguardano interessi giuridici diversi.

Il dibattito attuale

A metà novembre sono giunte all’esame della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama quattro proposte di legge per l’introduzione della tutela ambientale nella Costituzione. Sono ancora in corso le audizioni e, a fine manovra, le proposte potrebbero essere calendarizzate in Aula.

Si tratta di testi bipartisan a firma di senatori di Leu, Pd, M5s ed Fi.

La proposta di Loredana De Petris (Leu) prevede che all’articolo 9 della Costituzione si aggiunga tra i compiti della Repubblica anche quello di “tutela dell’ambiente e degli ecosistemi come diritto fondamentale della persona e della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto“.

Cosa dovrà fare l’Italia?

Certamente l’Italia dovrà arrivare ad una definizione della questione per mettersi al pari degli altri ordinamenti europei che già riconoscono l’ambiente come diritto esplicito. Pertanto la “trasversalità” del valore ambiente, così marcata da impregnare l’intero impianto costituzionale europeo, ponendosi alla base di tutte le politiche comunitarie, dovrebbe costituire una sorta di acceleratore per le Commissioni chiamate a discutere della riforma del testo costituzionale, sì da essere altrettanto acceleratore della mano del legislatore.

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