domenica, Aprile 20, 2025

“Quella norma sulla prescrizione è giusto che ci sia”. Ma è giusto per chi?

Si continua a parlare di riforma della giustizia, soprattutto di riforma del processo penale.

Il mondo della politica insiste nel mettere mano su temi tanto delicati quanto quelli che toccano i diritti di tutti i cittadini senza però avere gli strumenti adatti per portare a compimento un lavoro di riforma degno di essere chiamato tale.

Il Capo del Governo

Degne di nota le parole del Premier Giuseppe Conte

La prescrizione viene meno dopo la sentenza di primo grado, ma non c’è un rischio immediato perché comunque i nodi (semmai nodi saranno) verrebbero al pettine laddove sarebbe accertato un reato, ci sarebbe un’indagine, un giudizio, quindi stiamo parlando degli anni a venire. Questo non significa che non c’è necessità di assicurare un sistema di garanzie adeguato per rispettare il vincolo costituzionale della durata ragionevole dei processi. Quindi quella norma sulla prescrizione è giusto che ci sia, perché dà il segnale che in Italia le verifiche giudiziarie si completano con assoluzione o con condanna altrimenti sfoceremmo nella denegata giustizia. Ma l’esigenza di corredare questa norma di un sistema di garanzie sulla durata ragionevole del processo esiste, ci stiamo lavorando e sono convinto che con l’accordo di tutte le forze politiche troveremo una soluzione“.

Il Ministro della Giustizia

E il ministro Bonafede, dal canto suo, continua “in Italia è una conquista di civiltà il fatto che se si arriva alla sentenza di primo grado, dopo non è più possibile che il processo cada nel nulla. A quel punto lo Stato si deve sentire obbligato a dare una risposta di verità e giustizia“… “Parlare di processi eterni è sbagliato. Noi dobbiamo fare in modo che i processi durino poco e che a un certo punto si debba arrivare alla decisione. Se questo è l’obiettivo di tutti portiamolo avanti“.

Nessun cittadino accetta che dopo la sentenza di primo grado si possa sentir dire il processo è finito andiamo a casa. Non ci sarà mai un processo che dopo la sentenza di primo grado diventerà eterno. Molto di più accade con la vigente legge della prescrizione che non ha una riforma del processo penale alla base e il processo può durare anche 18 anni. Invece noi dobbiamo fare in modo che i processi durino poco e a un certo punto si deve arrivare a una decisione, quindi stiamo facendo in modo che il processo sia più celere“.

Le parole pronunciate lasciano sconcertati giuristi e operatori del settore che sono costretti a fare i conti con la propria stessa conoscenza del diritto, magari pensando di dover mettere in discussione quanto appreso nel corso degli anni di studio oltre che di lavoro sul campo.

Per fare chiarezza sulla contraddittorietà e sulla inconsistenza dei concetti espressi dagli esponenti del Governo è necessario procedere per gradi.

La formulazione della norma

Intanto il nuovo testo dell’art. 159 comma 2 c.p., che recita “Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna“, rappresenta la cosiddetta nuvola di fumo creata per evitare che i destinatari della norma (i cittadini) ne comprendano il significato con immediatezza. È evidentemente stato scritto in questa forma, per lasciare intendere che il termine prescrizionale riprenderà a decorrere, mentre è chiaro che l’intento è un altro. Il termine infatti non potrà più riprendere perché alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna, la pena verrà eseguita senza lasciare spazio ad alcuna possibilità di ripresa del decorso della prescrizione.

L’obbligo del rispetto del principio di legalità in materia penale

A questo punto sarebbe stato più onesto formulare la norma in modo diverso e più chiaro, per esempio il termine di prescrizione può decorrere solo fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. In sostanza sarebbe stato meglio mettere tutti i destinatari della norma a conoscenza della verità, rispettando altresì i principi di legalità, determinatezza e precisione, princìpi basilari del diritto penale. Ogni norma penale infatti che non sia ad essi conforme è incostituzionale. Dunque, l’art. 159 comma 2 c.p., così come formulato, traendo in inganno il diretto destinatario (ossia il cittadino, il più delle volte privo delle competenze tecniche per comprenderne il significato, a meno che non sia laureato in giurisprudenza con anni di pratica in tribunale), ha la struttura e il contenuto di una norma che vìola palesemente i princìpi costituzionali, nel caso di specie l’art. 25 comma 2 Cost..

La vera finalità della riforma della prescrizione

Il Premier Conte però ha un merito. Fa emergere per la prima volta il vero significato di questa riforma. Egli infatti con l’inciso “in Italia le verifiche giudiziarie si completano con assoluzione o con condanna altrimenti sfoceremmo nella denegata giustizia” dice chiaramente che bloccare il termine di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, vuol dire avere la certezza di una sentenza, poco importa il tenore, purché vi sia. In altre parole, il Premier afferma che debba esserci giustizia a tutti i costi.

Gli interrogativi

Cosa importa se quella sentenza non è corretta? Cosa importa se un innocente si ritrova con una sentenza di condanna che non sa quando andrà in esecuzione (perché il bello è proprio questo, non c’è più un tempo certo entro il quale quella sentenza sarà eseguita!)? Cosa importa se un individuo è condannato a un ergastolo processuale, anche se si tratta di un reato minore il cui accertamento potrebbe essere definito in tempi brevi?

Soprattutto ci chiediamo, posto che il processo di secondo grado e il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione potrebbero durare un tempo infinito non essendoci più il termine prescrizionale che impone ai giudici di accelerarne la trattazione, che senso avrà applicare una pena, soprattutto per un reato minore, ad un soggetto magari dopo 20 anni dal fatto?

Perché il problema è proprio questo. Il processo, a differenza di quanto riferisce il Ministro Bonafede potrebbe durare anche oltre 20 anni, considerato il carico di lavoro dei tribunali, delle Corti di Appello e della stessa Corte di Cassazione. Se non c’è più il rischio che il reato si prescriva, che interesse avranno mai i giudici ad appesantire i loro ruoli con udienze che potrebbero essere trattate con maggiore calma e senza alcun timore di estinzione del reato?

La probabile inconsapevolezza del Ministro della Giustizia

Ecco perché ci chiediamo ancora una volta se è chiaro il significato del principio di ragionevole durata del processo a quelli che si apprestano a mettere mano alla riforma del processo penale modificando chissà cosa, rischiando di ottenere effetti contrari a quelli desiderati (esempio lampante ne è proprio l’art. 159 comma 2 c.p.!).

La gravità delle parole del Ministro Bonafede supera poi ogni limite consentito quando afferma che la riforma della prescrizione, prossima all’entrata in vigore, per funzionare ha bisogno di una riforma del processo penale.

Per chi conosce il funzionamento del processo sa perfettamente che questa affermazione è una provocazione senza precedenti. Forse il Ministro non sa che la prescrizione è un istituto del diritto penale sostanziale mentre il processo è regolato dalle norme di diritto processuale penale. Dunque il diritto penale alimenta il processo, riempiendolo di contenuti, mentre la macchina processuale segue le norme appositamente studiate per fare in modo che questa macchina funzioni. La logica vorrebbe quindi che prima di cambiare le norme sostanziali andrebbero cambiate le regole che ne consentono l’applicazione, in caso contrario il sistema di blocca. In altre parole è come dire, una macchina a benzina deve diventare ibrida e, per farlo, cambiamo il tipo di carburante, ma non il sistema tecnico di alimentazione.

Come può il Ministro Bonafede dire “Parlare di processi eterni è sbagliato. Noi dobbiamo fare in modo che i processi durino poco e che a un certo punto si debba arrivare alla decisione“. Quale sarebbe questo certo punto? Forse neanche lui sa individuarlo con esattezza?

Questo aspetto è preoccupante se pensiamo che dalle sue proposte dipende il futuro del processo penale italiano, pensato dal Governo, a quanto pare, per dare una risposta all’esigenza di giustizia a tutti i costi dell’opinione pubblica.

La vera problematica del processo penale

È un peccato che però questa voglia di giustizia offuschi una problematica di fondo, sommersa dalle chiacchiere che devono colpire l’attenzione di chi ascolta.

Oggi molto spesso i protagonisti dei processi penali non sono i veri colpevoli di quanto contestato ma soggetti che per un motivo o per un altro, pur essendo innocenti, vengono chiamati a rispondere di fatti non commessi. Con le nuove norme sulla prescrizione, in un’ipotesi come quella appena descritta, quando un soggetto potrebbe vedere dichiarata definitivamente la sua innocenza? E se questo innocente fosse invece condannato in primo grado, quanto dovrebbe aspettare per sperare in una rivalutazione della sua posizione da parte di un giudice di secondo grado e magari ottenere un’assoluzione? Non è un ergastolo processuale questo?

Se tutto ruota attorno al princìpio della ragionevole durata del processo, pare sia arrivato il momento di fare chiarezza assoluta sul punto. Questo princìpio (previsto dall’art. 111 comma 2 Cost. nonché dall’art. 6 par. 1 CEDU) è stato coniato per garantire che i processi si concludano in tempi brevi (sanzionandone anche l’irragionevole durata), nel pieno rispetto del diritto di difesa che non deve però rischiare di essere vanificato dalla stessa esigenza di celerità. La prescrizione non era (ormai dobbiamo esprimerci al passato) altro che un modo per costringere il sistema a sbrigarsi ad emettere una decisione nel pieno rispetto di tutti i diritti garantiti alle parti processuali.

Da gennaio 2020 in poi la riforma della prescrizione garantirà invece solo i diritti di alcune di esse, mettendo così a rischio, ad esempio, la parità delle parti, un altro princìpio cardine del nostro processo penale. E chissà quante violazioni ancora dovranno registrarsi per convincere la politica che si sta seguendo la strada sbagliata.

vedi anche Prescrizione: legislatore incompreso?

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