mercoledì, Aprile 16, 2025

La prostituzione non è mai completamente libera

Corte Costituzionale

Il 7 giugno 2019 la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 141, si è espressa sulla costituzionalità dell’articolo 3 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958, meglio conosciuta come legge Merlin. L’aspetto che riguarda il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione.

La legge Merlin

Partiamo dall’inizio: a Bari si sta svolgendo il processo contro l’imprenditore Tarantini che presentò a Silvio Berlusconi le escort per le sue feste. La posizione degli avvocati della difesa sarebbe che il Tarantini, creando il contatto con le escort, abbia favorito la loro attività imprenditoriale, libera e consapevole, di usare la sessualità come merce in cambio di denaro o favori. La legge Merlin è stata approvata nel dopoguerra, momento in cui non era concepibile l’idea di ‘scegliere’ di fare la prostituta. In fondo, sentenze della Corte di Cassazione si erano espresse sulla tassabilità dell’attività di prostituzione alla stessa stregua delle ditte individuali.

I diritti inviolabili dell’uomo (e della donna)

L’incostituzionalità invocata fa capo all’articolo 2 della Costituzione Italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Articolo che comprende, tra i diritti inviolabili, la libertà sessuale (Corte Costituzionale Sent. n. 561 del 1987). L’altro articolo invocato è il 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge Merlin è incostituzionale?

Il senso è che la legge Merlin impedirebbe sia l’autodeterminazione a livello sessuale di vendere il proprio corpo in totale libertà, sia l’iniziativa imprenditoriale che da questa libertà deriva. Colui che dunque ‘favorisce’ l’incontro tra la prostituta e il cliente, non fa altro che aiutare l’imprenditoria privata e dunque, la punizione del favoreggiamento della prostituzione, sancito dalla legge Merlin, è incostituzionale. Ma vediamo il ragionamento della Corte.

La sentenza della Corte

La sentenza è lunga più di venti pagine: ripercorre l’iter che ha portato alla discussione e mirabilmente risponde al quesito nell’ultima parte. Per farlo è importante la lettura di alcuni stralci originali riportati di seguito in corsivo.

L’art. 2 Cost. impegna la Repubblica italiana a riconoscere e garantire i «diritti inviolabili dell’uomo», sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (…). La previsione si presenta strettamente connessa a quella del successivo art. 3, secondo comma, che, al fine di rendere effettivi tali diritti, impegna altresì la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono «il pieno sviluppo della persona umana».(…)

Diritti, persona e solidarietà

L’art. 2 Cost. collega, dunque, i diritti inviolabili al valore della persona e al principio di solidarietà. I diritti di libertà sono riconosciuti, cioè, dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona e tale valore fa riferimento non all’individuo isolato, ma a una persona titolare di diritti e doveri e, come tale, inserita in relazioni sociali. (…).

È vero che con la sentenza n. 561 del 1987 – richiamata dal giudice a quo a sostegno della sua tesi – questa Corte ha ritenuto che il catalogo dei diritti inviolabili evocati dall’art. 2 Cost. includa la «libertà sessuale». (…)Ma l’affermazione è stata resa in rapporto a una fattispecie nella quale veniva in rilievo il profilo negativo di tale libertà, ossia il diritto ad opporsi a “intrusioni” altrui non volute nella propria sfera sessuale.(…).

Se è il collegamento con lo sviluppo della persona a qualificare la garanzia apprestata dall’art. 2 Cost., non è possibile ritenere che la prostituzione volontaria partecipi della natura di diritto inviolabile – il cui esercizio dovrebbe essere, a questa stregua, non solo non ostacolato, ma addirittura, all’occorrenza, agevolato dalla Repubblica – sulla base del mero rilievo che essa coinvolge la sfera sessuale di chi la esercita.

La prostituzione non favorisce mai la dignità umana

Non può essere certamente condiviso l’assunto del giudice rimettente, stando al quale la prostituzione volontaria rappresenterebbe una «modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità». L’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica.

In altre parole far passare la prostituzione per una attività che favorisce una crescita interiore e fornisce e mantiene dignità all’essere umano è inaccettabile come concetto. Né si può pensare che la tutela dell’imprenditoria personale superi quella dei diritti inviolabili della persona umana: ragionando in questi termini, qualsiasi attività imprenditoriale o di lavoro autonomo verrebbe a costituire un diritto inviolabile della persona, nella misura in cui richiede l’esercizio di una qualche libertà costituzionalmente garantita.

La dignità umana è un valore oggettivo

Rispetto alla tutela della dignità umana la Corte aggiunge un elemento molto importante: cioè che la dignità umana non è un valore soggettivo, ma oggettivo, e dunque deve essere stabilito per tutti dal legislatore, a prescindere da ciò che il singolo individuo scelga nel quotidiano.

È, in effetti, inconfutabile che, anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Può trattarsi non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede.(…).

La prostituzione non è mai una scelta autenticamente libera

Al riguardo, occorre considerare che, in questa materia, la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico (…) A ciò si affiancano, peraltro, anche preoccupazioni di tutela delle stesse persone che si prostituiscono – in ipotesi – per effetto di una scelta (almeno inizialmente) libera e consapevole.

La Corte evidenza che l’atto del prostituirsi, anche qualora iniziato volontariamente, pone la persona di fronte ai pericoli connessi con tale attività: rischi per la salute, per l’integrità fisica nel contatto con il cliente. Senza contare la difficoltà di una scelta contraria: la possibilità di decidere di smettere di prostituirsi a fronte di una vulnerabilità sociale (pressioni e ricatti).

La prostituzione degrada e svilisce l’individuo

Riguardo, poi, alla concorrente finalità di tutela della dignità umana, è incontestabile che, nella cornice della previsione dell’art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di «dignità» vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore. È, dunque, il legislatore che (…) ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente.

Una sentenza esente da moralismi

La Corte Costituzionale esprime un parere che non è né morale, né religioso: rimane sul piano della tutela dell’individuo e si astiene da qualsiasi giudizio. La sentenza è una enorme conquista per i diritti delle donne, comprese le escort, e sancisce ancora di più il senso che la sessualità ha nella vita dell’essere umano. Non a caso tutti i movimenti femministi o a tutela della violenza contro le donne hanno esultato per il responso della Corte.

La legge Merlin è ancora valida

Respingere con forza il concetto che vendere il proprio corpo possa essere una modalità di crescita interiore (o di piacere) e che possa addirittura essere sponsorizzato alla stregua di qualunque altro genere di consumo, deve rimanere scritto in modo indelebile nelle nostre menti, e trasmesso alle nostre figlie e ai nostri figli, a prescindere dalla fede, dall’etnia, dall’età e dal sesso. Ci sono diritti acquisiti che non invecchiano mai.

Laura Quagliarini
Laura Quagliarini
Faccio il medico psichiatra, sono sposata e ho tre figli. Ho sempre avuto la passione per la scrittura e ho sempre scritto, di tutto. Da poco tempo ho trovato il coraggio di condividere i miei scritti, le riflessioni e i disegni.

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