Il Garante della privacy con un provvedimento, ha vietato ad un quotidiano online la pubblicazione ulteriore di un avviso di conclusioni d’indagini preliminari a corredo di un articolo riguardante le indagini stesse.
L’intervento del Garante dei dati personali, si è avuto dopo i numerosi reclami pervenuti da parte degli indagati avvocati, che lamentavano la pubblicazione su una testata online, di dati e informazioni eccedenti su di loro. Il motivo principale del loro reclamo inviato al Garante, era dovuto al fatto che erano venuti a conoscenza di essere indagati dal giornale, in particolare contestavano la pubblicazione dei reati contestati e del fascicolo, prima che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato notificato agli indagati.
Gli avvocati sostenevano che la pubblicazione dei loro nomi e di altri dati, avrebbe violato il principio essenziale dell’informazione e leso la loro dignità e morale professionale.
Dall’altra parte non si è fatta attendere la replica del responsabile del giornale online, asserendo di aver rispettato i criteri e i limiti del diritto di cronaca, gli articoli contestati riguardavano indagini preliminari a carico degli avvocati, il cui atto di conclusione dell’indagini previsto dall’art.415 bis del c.p.p. era stato pubblicato in allegato alla replica di uno degli indagati.
L’Autorità Garante chiamata a pronunciarsi, per un intervento sulla pubblicazione dei dati, ha chiarito che pubblicare i dati identificativi di persone indagate non è assolutamente vietato dall’ordinamento, nel momento in cui un giornale si limiti a dare una notizia di interesse pubblico, come nel caso di specie, riportando i nominativi degli indagati, pertanto non vengono violati i limiti del diritto di cronaca.
Diverso è il parere, sulla diffusione integrale dell’avviso di conclusione delle indagini, dove vengono riportati accanto ai nomi degli indagati anche gli indirizzi delle abitazioni, il numero di telefono degli studi, in alcuni casi può trovarsi il numero di cellulare.
Questi dati se vengono pubblicati, sono considerati eccedenti rispetto all’esigenza di informare su un fatto di interesse pubblico. Nel caso in esame era stato contestato la diffusione dell’avviso, era avvenuta prima che il pubblico ministero avesse deciso in ordine all’esercizio penale, violando il regime di pubblicità degli atti di indagine previsto dal codice di procedura penale.
Il Garante, avendo rilevato l’illiceità della diffusione dell’avviso di conclusione dell’indagini art. 415 bis c.p.p, presente ancora online dopo un anno dalla pubblicazione, ha ordinato al giornale di rimuovere immediatamente il documento.