sabato, Aprile 19, 2025

Corte Costituzionale: le questioni sollevate non intaccano la disciplina dell’ergastolo ostativo

Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza 253/2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, l. ord. pen. laddove non prevede che, nelle condizioni indicate, il giudice possa concedere permessi premio al detenuto per reati ostativi.

La natura della pericolosità

Questa sentenza rappresenta una svolta storica per il sistema penitenziario e la valutazione della presunzione di pericolosità sociale. Essa segna il passaggio epocale da una presunzione di natura assoluta ad una presunzione relativa. Spiega la Corte infatti che non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima. Non è irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da una prova contraria.

Questo vuol dire che, a differenza del passato, la presunzione di pericolosità può essere superata se il magistrato di sorveglianza acquisisca elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con la criminalità organizzata o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Non basta quindi la “buona condotta” o la mera partecipazione al percorso rieducativo né una dichiarazione di dissociazione. La presunzione di pericolosità, può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale.

La Corte, in sostanza, costruisce la motivazione della sentenza attorno ad un unico fulcro, la natura della presunzione di pericolosità. Ed evidenzia che la presunzione relativa risulta costituzionalmente compatibile con gli obbiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena. Al contrario non regge il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Perchè solo la presunzione relativa è compatibile con la costituzione

E questo per tre ragioni fondamentali.

  • perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena;
  • perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale;
  • perché l’assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere invece contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e che devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza.

Il giudizio individualizzato

Secondo la Corte è assolutamente necessaria una valutazione individualizzata nella materia dei benefici penitenziari, particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso. Quindi laddove non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, la repressione finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

Le argomentazioni spese dovrebbero quindi tranquillizzare piuttosto che allarmare chi continua a parlare di esultanza dei mafiosi. Il giudizio sulla concessione dei permessi premio non ha una strada spianata, anzi, il varco aperto dalla Corte per l’accesso ai benefici, a fronte della delicatezza degli interessi in gioco, per assurdo finisce per rendere del tutto analitica e per niente scontata la valutazione del magistrato di sorveglianza.

Egli sarà obbligato a svolgere un’attenta analisi finalizzata alla stesura di una motivazione rafforzata di valutazione della pericolosità e sussistenza dell’attualità dei legami con la criminalità organizzata. Ciò vuol dire che non sarà per niente facile ottenere decisioni dall’esito favorevole in assenza delle condizioni appena dettate dalla Consulta.

Un po’ di chiarezza sull’ergastolo ostativo

Quanto poi all’allarmismo in materia di ergastolo ostativo, la Corte ha precisato che le questioni sottoposte alla sua attenzione non riguardano la legittimità costituzionale della disciplina relativa all’ergastolo ostativo, sulla cui compatibilità con la CEDU si è soffermata da ultimo la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 13 giugno 2019, Viola contro Italia.

Difatti le ordinanze di rimessione hanno censurato solo l’art. 4 bis, comma 1, l. ord. pen. e non l’art. 2, comma 2, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (recante Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che, richiamando l’art. 176 cod. pen., non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato all’ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni effettivi di carcere, così trasformando la pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto.

Le questioni sollevate riguardano in sostanza una disciplina da applicarsi a tutti i condannati, a pena perpetua o temporanea, per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di “contesto mafioso”.

La reazione della politica e l’inutile allarmismo

Il commento del Ministro Bonafede non si è fatto attendere “Sono sicuro che le forze politiche saranno compatte nell’affrontare le questioni urgenti conseguenti alla sentenza“.

Gli inutili allarmismi hanno sempre determinato solo tanta confusione nell’opinione pubblica, ma la Corte stavolta è stata più che esaustiva nelle spiegazioni delle ragioni della sua decisione. L’invito alle forze politiche è dunque quello di partire dal ragionamento della Consulta e impiegare tutte le competenze tecniche possibili per supportare chi sarà investito del compito più difficile, ossia i magistrati di sorveglianza, che dovranno fare i conti con valutazioni tanto impegnative quanto surreali per il sistema giustizia italiano.

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