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Bill of Rights – il 25 settembre 1789 vennero pubblicati i 10 emendamenti degli USA

231 anni fa, il 25 settembre 1789, il Congresso USA approvò il Bill of Rights, la “carta dei diritti” che comprende i primi dieci emendamenti della Costituzione americana. Ratificò poi tale carta il 15 dicembre 1791.

Bill of Rights

Nel 1776, le 13 colonie del New England dichiararono la loro indipendenza dal governo di Londra. Si sancì la nascita del governo degli USA. Iniziò quindi un dibattito per redarre un testo costituzionale per il governo federale. Il 17 settembre 1787, i Padri Fondatori firmarono la Costituzione degli USA, presso la State House di Philadelphia.

Si introdusse poi il Bill of Rights, la “carta dei diritti”, al fine di tutelare i diritti dell’uomo e del cittadino all’interno dello Stato. Tutti gli articoli della Costituzione non sarebbero quindi dovuti essere in contrasto con il Bill of Rights.

Il rappresentante James Madison studiò le carenze della Costituzione evidenziate dagli anti-federalisti. Elaborò quindi una serie di proposte collettive.

Il 25 settembre 1789, il Congresso approvò gli articoli di emendamento proposti da Madison. Nacquero così le famose carte dei diritti.


Costituzione USA – 233 anni fa la firma a Philadelphia


I dieci emendamenti della carta dei diritti

  • La dichiarazione dei diritti stabilisce il libero esercizio di una religione, la libertà di parola e di stampa, così come la possibilità per il popolo di riunirsi (questo è l’emendamento I).
  • In base all’emendamento II, invece, ogni uomo ha il diritto di possedere armi anche in tempo di pace, per garantire la sicurezza dello Stato.
  • L’emendamento III afferma che nessun soldato può essere ospitato in una casa senza il consenso del proprietario.
  • Nell’emendamento IV si specifica invece che ogni individuo ha diritto di possedere a dei beni, che non possono essere sequestrati ingiustificatamente.
  • L’emendamento V prevede che un uomo non può ricevere una grave accusa o denuncia, se non da un Grand Jury.
  • Nell’emendamento VI si legge che un cittadino, qualora fosse accusato penalmente, ha diritto a un processo pubblico e imparziale e devono essere presenti dei testimoni e l’avvocato in sua difesa.
  • L’emendamento VII prevede invece che, sulla base della norma del dritto consuetudinario, quando l’oggetto della controversia supera la somma dei 20 dollari, il diritto al giudizio da parte di una giuria è salvaguardato.
  • L’ottavo emendamento stabilisce che non si possono imporre tasse eccessive o infliggere pene crudeli o insolite.
  • Il nono emendamento dice invece che l’interpretazione di alcuni diritti previsti dalla Costituzione non potrà avvenire in modo tale da negare o disconoscere altri diritti goduti dai cittadini.
  • Il decimo e ultimo emendamento afferma che i poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti d’America, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati o al popolo.

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